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Sussidi e sospensione delle prestazioni
La modifica concerne molti assicurati poiché circa un terzo della popolazione riceve sussidi e, presso il gruppo Helsana, il numero delle esecuzioni si attesta a circa 100 000 all'anno. Sono stati modificati gli articoli 64a e 65 della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) e i rispettivi articoli dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).

Poiché ora i Cantoni devono pagare l'85 per cento delle perdite risultanti dai premi e dalle partecipazioni ai costi per l'assicurazione malattia non pagati, alcuni di essi hanno deciso di  gestire una  lista degli assicurati in mora. Gli assicurati che figurano in una tale  lista ricevono le prestazioni mediche solo nei casi d'urgenza.

Le modifiche più importanti in breve
ArgomentoFino al 31 dicembre 2011Dal 1° gennaio 2012
Sospensione delle prestazioni
(art. 64a LAMal)
L'assicuratore malattia emette una decisione di sospensione delle prestazioni al momento della domanda di  proseguimento dell'esecuzione. Dopo il pagamento, annulla la sospensione. In linea di  generale più nessuna sospensione delle prestazioni. Il Cantone può tuttavia chiedere una sospensione delle prestazioni. Dopo il pagamento, l'assicuratore annulla la sospensione.
Pagamento dell'attestato di carenza di beni
(art. 64a LAMal)
Normativa cantonale individuale. Il pagamento dell'attestato di carenza di beni da parte del Cantone corrisponde al pagamento da parte del debitore. Ogni Cantone paga l'85 per cento dell'attestato di carenza di beni. L'assicurato continua a dovere il 100 per cento dei crediti in arretrato.
Cambio dell’assicuratore
(art. 64a LAMal)
Il cambio dell'assicuratore è possibile solo dopo avere pagato integralmente il debito. Invariato. Ora viene informato anche l'assicuratore successivo.
Trattamento della riduzione individuale dei premi (sussidi)
(articolo 65 LAMal*)
Il Cantone decide se trasmettere i sussidi all'assicuratore malattia affinché vengano compensati con i premi oppure se pagarli direttamente all'assicurato o compensarli con le imposte. Il Cantone trasmette i sussidi esclusivamente agli assicuratori affinché vengano compensati con i premi. I sussidi non figurano più nella polizza.
* Periodo di transizione fino al 2014
 
 
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